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“La primavera è tornata, il sole ha abbracciato la terra
Presto vedremo i figli del loro amore
Ogni seme, ogni animale si è svegliato…
Anche noi siamo stati generati da questa grande forza
Per questo crediamo che anche gli altri uomini e i nostri fratelli animali abbiano il nostro stesso diritto a vivere su questa terra!”
TORO SEDUTO

La Camera approva la Legge sulla tutela degli animali

Grazie a questa riforma gli animali saranno direttamente oggetto di tutela, una rivoluzione rispetto all’attuale sistema normativo ordinario

Un primo passo positivo

Il commento di ENPA, Legambiente, LEAL, LEIDAA, LIPU, LNDC Animal Protection, OIPA, WWF Italia

La Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, la modifica di diverse norme di diritto e procedura penale, a partire dal titolo IX -bis del libro secondo del Codice penale che non si intitolerà più “Dei delitti contro il sentimento dell’uomo per gli animali” ma correttamente “Dei delitti contro gli animali”.

“Grazie a questa riforma gli animali saranno direttamente oggetto di tutela, una rivoluzione rispetto all’attuale sistema normativo ordinario. Si tratta di un primo importante passo per adeguare la legislazione italiana ai principi introdotti dalla modifica costituzionale del 2022, con la giurisprudenza che si è consolidata nel corso degli anni, con le solidissime conoscenze scientifiche e con i sentimenti ormai diffusi e radicati nei cittadini. Auspichiamo che la proposta sia presto calendarizzata, discussa e approvata anche dal Senato” Questo il commento a caldo delle associazioni ENPA, Legambiente, LEAL, LEIDAA, LIPU, LNDC Animal Protection, OIPA e WWF Italia.

Approvata in prima lettura alla Camera la proposta di legge

La proposta di legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, a prima firma dell’On. Michela Vittoria Brambilla ma sottoscritta da parlamentari di quasi tutti gli schieramenti, prevede numerose sostanziali misure a tutela degli animali: dal rafforzamento dei delitti contro uccisione e maltrattamento di animali a quelle per i combattimenti, gli spettacoli e le competizioni non autorizzate tra animali attraverso l’inasprimento delle pene e l’introduzione di nuove procedure, anche in tema di sequestro e confisca. Tra le novità vi è il riconoscimento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. Infine, sono previste diverse misure volte a contrastare il traffico e l’abbandono di animali d’affezione.

Al Senato rafforzare le misure di tutela degli animali selvatici

“Facciamo appello ai Senatori – continuano le Associazioni – affinché recuperino e rafforzino le parti espunte dalla proposta di legge relative alle misure mirate a tutelare gli animali selvatici, la cui approvazione avrebbe peraltro consentito di dare attuazione a molte parti della nuova Direttiva europea 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente che impone sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive per il contrasto dei crimini a danno della fauna selvatica, a partire dalla previsione di un minimo di 3 anni di reclusione per bracconieri e trafficanti”.
“È importante – concludono le associazioni – che il Parlamento sia determinato e coerente con quanto approvato alla Camera e abbandoni altre proposte attualmente in discussione che minano, invece, le tutele per gli animali selvatici, a partire dal DDL governativo sulla promozione della montagna che apre all’uccisione di lupi e orsi”.

Come denunciare maltrattamenti sugli animali

Vediamo i punti essenziali a livello pratico-operativo per il singolo cittadino o per le associazioni che intendano denunciare un illecito in materia di tutela di animali.

1 – Trattandosi di reato, e’ competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (P.G.): Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc. Non e’ assolutamente vero che questo sia un reato di competenza solo delle guardie zoofile. La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G. sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est. Postiglione – n.1872 del 27/9/91).

2 – Un privato cittadino e/o un’associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dall’art.727 (o da altri articolo del Codice Penale) e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze ai sensi dell’art. 55 del Codice di Procedura Penale.

3 – La denuncia puo’ essere:° Immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protarsi della situazione antigiuridica.° Scritta in carta e forma libera (non servono carta da bollo o moduli predefiniti) per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l’ufficio di qualunque organo di P.G. o direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).

4 – La denuncia e’ una esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla P.G. ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro° Il nome, cognome e indirizzo del denunciante; in caso di associazione, oltre all’intestazione della stessa sara’ necessario indicare il nome del firmatario.
° Una esposizione chiara, riassuntiva e precisa dei fatti.
° Elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili.
° I nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti.
° Ove possibile, alcune fotografie o documenti di altro tipo a supporto di quanto esposto.
° Data e firma.

5 – Dopo aver presentato la denuncia, sara’ opportuno non limitarsi ad attenderne gli esiti (non vi e’ obbligo di avvisare il denunciante dell’evolversi della procedura…) ma sara’ opportuno chiedere, dopo un relativo lasso di tempo, l’epilogo del caso all’organo al quale e’ stata presentata la denuncia.

In caso di inerzia dell’organo di P.G. si puo’ segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica. In caso di archiviazione presso il Procuratore della Repubblica sara’ opportuno richiedere copia del provvedimento di archiviazione per valutare i motivi della stessa.

Nel caso in cui invece la denuncia si evolva in un procedimento penale, sara’ opportuno per le associazioni costituirsi subito parte civile, al fine di entrare di diritto nel processo; non si deve attendere il momento del giudizio, ma costituirsi parte civile in precedenza, in modo da poter seguire le fasi antecedenti al dibattimento.


Il testo di questa pagina e’ stato tratto da:
“Animali A(r)mati”, di Stefano Apuzzo, Instant Book “Millelire” – Stampa alternativa, Anno II n. 3 del 5/01/1994.

ANIMALI NEL CONDOMINIO
 Dalle sentenze riportate piu’ sotto possiamo asserire che:

1 . Gli animali possono stare nei condomini

2 . L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’unanimità

  • Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
    “Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene.”
  • Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
    “La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo […] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni…”
     
  • Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
    Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino “il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.